Riepilogo delle domande frequenti
Risposte chiare e ufficiali per imprese e consumatori sul Marchio Biologico Italiano.
No, l’utilizzo del Marchio Biologico Italiano è volontario e facoltativo. Nessuna azienda è obbligata per legge ad apporlo sul proprio packaging.
Il logo è stato istituito dallo Stato italiano ai sensi della Legge n. 23 del 9 marzo 2022, come uno strumento distintivo aggiuntivo. L’unico logo che resta rigorosamente obbligatorio per identificare i prodotti biologici confezionati è l’Eurofoglia, il logo biologico dell’Unione Europea. L’adesione al Marchio Biologico Italiano rappresenta quindi una scelta strategica per le imprese che desiderano valorizzare il legame esclusivo con la filiera italiana.
Il Marchio Biologico Italiano è di proprietà del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), è registrato formalmente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e può essere richiesto su base volontaria.
Per poterlo utilizzare, le aziende devono soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti fondamentali, previsti dal Regolamento d’Uso:
- conformità UE: operare nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2018/848 per la produzione biologica;
- origine italiana: utilizzare materie prime coltivate o allevate sul territorio italiano, secondo le disposizioni del Reg. (UE) 2018/48 per la produzione biologica;
- sede legale e produttiva nel territorio dell’Unione Europea.
I meccanismi di adesione sono stati definiti in modo snello e rapido per non appesantire la burocrazia delle aziende. Possono richiedere il Marchio tutti i produttori e gli operatori della filiera, con sede legale e produttiva nel territorio dell’Unione Europea, il cui prodotto biologico derivi da materie prime italiane ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2018/848.
La richiesta avviene interamente online in modo rapido e gratuito. Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti devono inviarne comunicazione al MASAF tramite apposito applicativo informatico disponibile nel Sistema Informativo Biologico (SIB) sul portale SIAN.
Nella comunicazione vanno inseriti i dati aziendali (incluso il codice CUAA), l’elenco dei prodotti per i quali l’operatore richiede l’utilizzo del marchio biologico italiano, un’autodichiarazione per l’utilizzo del marchio biologico italiano e un formale atto di impegno e conformità.
Una volta trasmessa la domanda, si applica la regola del silenzio-assenso: se entro 30 giorni dall’invio non viene notificato alcun diniego da parte del Ministero, l’operatore è ufficialmente autorizzato ad apporre il logo del Marchio Biologico Italiano sulle etichette dei prodotti per cui lo ha richiesto.
Per maggiori dettagli consultare l’infografica alla pagina “Utilizzo del marchio”.
